IVASS: chiarimento applicativo sul Regolamento n. 51/2022

L’IVASS ha pubblicato il chiarimento applicativo sull’interpretazione dell’art. 11, comma 1, lettere b) e c), Reg. IVASS n. 51/2022, recante disposizioni concernenti la realizzazione di un sistema di comparazione on line tra le imprese di assicurazione operanti in Italia nel ramo R.C. auto.

L’Autorità ha precisato che la disposizione di cui alla lettera b) (“nel caso in cui il consumatore abbia già utilizzato il servizio autonomamente e si rivolga agli intermediari per la conclusione del contratto, [gli intermediari] accedono a PREVENTIVASS e inseriscono le informazioni necessarie per l’elaborazione del preventivo da parte delle eventuali altre imprese di cui sono mandatari”) va letta congiuntamente alla disposizione di cui alla lettera a) (gli intermediari “accedono a PREVENTIVASS e inseriscono le informazioni necessarie per l’elaborazione del preventivo ove il consumatore non abbia già utilizzato il servizio autonomamente”). Pertanto:

  • se il consumatore ha già consultato il servizio di preventivazione e si sia poi rivolto ad un intermediario per perfezionare il contratto, quest’ultimo è dispensato dal dover accedere nuovamente a PREVENTIVASS per reperire le offerte delle “eventuali altre imprese”. Peraltro, in questo caso, l’IVASS ha chiarito che “una volta che il consumatore abbia esibito all’intermediario il preventivo ottenuto dall’interrogazione dell’applicazione web di PREVENTIVASS, sarà sufficiente che la dichiarazione di cui alla lettera c) dia conto di tale circostanza senza necessità che essa riporti i numeri identificativi dei preventivi emessi dalle imprese di cui l’intermediario è mandatario”;
  • se, invece, il consumatore ha richiesto i preventivi da contratto base connettendosi dal sito internet di una impresa, ottenendo quindi un preventivo dalla medesima, al consumatore dovrà essere resa l’informativa sui preventivi delle altre compagnie di cui l’intermediario sia mandatario.

L’IVASS ha ulteriormente chiarito che la dichiarazione di cui alla lettera c) (con la quale il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti dalle imprese relativamente al contratto base o di aver utilizzato il servizio PREVENTIVASS autonomamente) va raccolta e conservata nel solo caso di conclusione del contratto e che è onere degli intermediari e delle imprese di cui gli stessi sono mandatari di individuare le modalità più idonee in merito alla forma della medesima.

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