La Suprema Corte con l’ordinanza n. 9920 depositata il 28 marzo u.s. ha affermato che “La disponibilità a ricevere comunicazioni commerciali deve essere manifestata alla stipula del contratto. Se l’utente non presta il consenso in tale occasione, è da considerarsi illecito l’invio di successivi SMS con i quali si richiede il rilascio del consenso all’attività di marketing”.
In particolare, gli Ermellini hanno accolto il ricorso presentato dal Garante della privacy contro la decisione del Tribunale di Roma (sentenza n. 10789/2019) che aveva ritenuto che l’invio di messaggi sms da parte di una società di telecomunicazioni al fine di chiedere agli utenti di prestare il consenso alla ricezione di materiale promozionale non potesse essere già considerato come trattamento di dati personali per finalità di marketing.
Al riguardo, sarà interessante vedere se nel prossimo futuro potrà trovare spazio nel nostro ordinamento la posizione espressa dall’Autorità per la protezione dei dati inglese (ICO) che nelle proprie Linee guida sul marketing considera lecito l’invio di un promemoria sul “ripensamento” in materia di consenso per fini promozionali a condizione che questo messaggio costituisca il contenuto accessorio di una comunicazione inviata per altri scopi.