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Avv. Sarah Pani
Con la sentenza recentemente depositata (n. 32110/2023) la Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla tematica del divieto di rappresentanza dell’ente, responsabile ex D.Lgs.231, da parte del legale rappresentante indagato, confermando gli ormai consolidati principi in materia.
La Corte, nella propria parte motiva, ha infatti ripreso e fatto proprio un precedente elaborato dalle Sezioni Unite (n. 33041/2015), secondo il quale, sostanzialmente, “in tema di responsabilità da reato degli enti, il Legale Rappresentante che sia, come nella specie, indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell’ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39 D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con la conseguenza che il Modello organizzativo dell’ente – MOG – deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del Legale Rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l’ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi”.