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Avv. Fabrizia Fabrici
L’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito, per brevità, CAP) contempla l’obbligo di assicurare i veicoli a motore stabilendo che, in difetto, i veicoli non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. La norma in commento precisa altresì che l’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
Ulteriormente, l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private riconosce al soggetto danneggiato dal sinistro causato dalla circolazione di un veicolo per il quale vi è obbligo di assicurazione una azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.
La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema (con la sentenza 17 gennaio 2022, n. 1179) e ha ribadito che se un utente della strada rimane coinvolto in un sinistro e ha ragione il fatto che il suo mezzo non sia assicurato non incide minimamente sul suo diritto di essere risarcito dalla compagnia di assicurazione della controparte.
Precisamente, gli ermellini hanno evidenziato che l’art. 122 del CAP non incide sulla legittimazione all’esercizio dell’azione diretta di cui all’art. 144. “L’art. 122 detta un obbligo relativo al mettere in circolazione un veicolo: ciò però non significa che il soggetto danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo trovi, se intenda esercitarla, l’azione dell’articolo 144 sbarrata dall’inammissibilità, essendosi su due piani evidentemente diversi”.
È evidente che in questa ipotesi l’unica differenza sarà costituita dall’impossibilità per il danneggiato di esperire la procedura di indennizzo diretto dalla propria assicurazione – stante l’assenza di polizza stipulata o in corso di validità – e, pertanto, la richiesta risarcitoria dovrà essere presentata alla compagnia assicuratrice del conducente responsabile del sinistro.