Le imposte successorie nel trust interposto

Con la risposta ad interpello n. 359 del 04/07/2022 l’Agenzia delle Entrate ha precisato come l’invalidità operativa, sotto il profilo fiscale, del trust interposto determini unicamente l’imponibilità, in capo al disponente, dei redditi prodotti dai beni conferiti nel fondo in trust, senza incidere sui termini applicativi dell’imposta di successione: alla morte del disponente – ha chiarito l’Agenzia – i beni segregati nel trust restano nella titolarità formale del Trustee nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall’atto istitutivo, non dovendo essere ricompresi nell’attivo ereditario del de cuius ai fini della presentazione della dichiarazione di successione e, quindi, della determinazione della relativa imposta.

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