L’ente assolto: il fatto non è previsto dalla legge come illecito

Con decisione del 9 novembre 2022 (n. 44559/2022) la Suprema Corte ha annullato, senza rinvio, la sentenza d’appello pronunciata ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nei confronti di un ente “perché il fatto non è previsto dalla legge come illecito della persona giuridica”.

Nel caso di specie, nel giudizio di merito l’ente era stato ritenuto responsabile per l’infortunio di un proprio operaio che aveva utilizzato un dispositivo temporaneo in mancanza dello strumento adeguato ed era rimasto colpito da alcune barre di metallo.

Con riferimento all’art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/01, la Corte parte dall’indubitabile assunto che la responsabilità della persona giuridica derivante da lesioni personali colpose in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sia limitata alle lesioni colpose gravi o gravissime (è proprio questo l’oggetto dell’aggravamento di cui all’art. 590, 3° comma, c.p.).

La contestazione originaria riteneva sussistenti le lesioni personali gravi in ragione di “esiti invalidanti permanenti alla deambulazione” (art. 583, 1° comma n. 2), riferendo una “prognosi di guarigione in giorni 40 s.c.” (escludendo così la sussistenza dell’ipotesi di aggravamento di cui all’art. 583, 1° comma n.1).

I giudici di merito hanno escluso l’aggravante contestata all’imputato, avendo ritenuto non provato l’indebolimento permanente di un organo. È risultato così irrilevante l’aver dato atto che le fratture riportate dall’infortunato fossero guarite in cinque mesi.

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