AUTORE
Avv. Fabrizia Fabrici
La lista clienti è uno strumento al quale ha accesso non solo il collaboratore, ma anche il dipendente dell’agenzia. È frequente che alla cessazione del rapporto di lavoro con un dipendente quest’ultimo continui ad operare nel settore assicurativo, o in proprio, o alle dipendenze di un altro intermediario a favore del quale mette a disposizione le competenze e le conoscenze acquisite presso l’ex datore di lavoro.
Viene spontaneo chiedersi se anche nei confronti del dipendente che, sfruttando in maniera illecita le informazioni aziendali relative al portafoglio clienti, provoca uno sviamento delle polizze verso un intermediario assicurativo concorrente è configurabile la fattispecie della concorrenza sleale, al pari di quello che accade per il subagente.
L’illecito concorrenziale presuppone la qualifica di imprenditore e la sussistenza di un rapporto di concorrenza con l’agenzia danneggiata. Di conseguenza, se l’ex dipendente avvia una autonoma attività di impresa l’illecito sarà certamente contestabile, sussistendo entrambi i presupposti.
Anche quando l’ex dipendente viene assunto alle dipendenze di un altro intermediario la sua condotta non potrà considerarsi totalmente esente da responsabilità. In quest’ultimo caso, pur difettando la qualifica di imprenditore in capo all’ex dipendente, l’illecito sarà comunque configurabile e il dipendente sarà tenuto a rispondere, in solido, con l’imprenditore – il nuovo datore di lavoro – che si è giovato della sua condotta.
Risulta fondamentale, ai fini della configurazione della responsabilità in capo all’ex dipendente, che quest’ultimo non si sia limitato a fare uso delle conoscenze memorizzate nel corso del precedente rapporto di lavoro e che abbia utilizzato con sistematicità le informazioni commerciali riconducibili ai singoli clienti dell’ex datore di lavoro, informazioni, queste ultime, che certamente vanno al di là del suo bagaglio di conoscenze professionali e che sono interne all’azienda di provenienza.