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Avv. Fabrizia Fabrici
Con la recente sentenza n. 21909 del 21 luglio 2023 la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema del recesso ad nutum dal contratto di agenzia esercitato dall’impresa di assicurazione.
Nel caso di specie, l’agenzia aveva optato, in luogo della percezione di un’indennità di risoluzione, per la liberalizzazione del portafoglio, in modo da ottenere il trasferimento di tutta la clientela presso una nuova compagnia assicuratrice. Per tale ragione le parti avevano sottoscritto un accordo di liberalizzazione attraverso il quale l’agenzia si impegnava ad incassare i premi, trattenendo le provvigioni, e a gestire tutte le pratiche, mentre l’impresa di asteneva dall’inviare agli assicurati qualsiasi comunicazione che non fosse dovuta per legge o per contratto, nonché dal porre in essere, direttamente o indirettamente, azioni di conservazione dei contratti oggetto della liberalizzazione e/o azioni di disturbo al trasferimento degli stessi presso altre imprese.
La compagnia di assicurazione, in violazione del patto di liberalizzazione, ha disdettato tutte le polizze del portafoglio dell’agenzia senza attendere che la richiesta di risoluzione provenisse dagli assicurati, provocando la perdita di circa il settantacinque per cento del portafoglio clienti. In forza di un tanto l’agenzia ha chiamato in causa l’impresa formulando una domanda di risarcimento danni per l’importo di € 140.000,00. I giudici di primo e di secondo grado, pur ravvisando la violazione del patto da parte dell’impresa, non hanno accolto la domanda risarcitoria per carenza di prova dell’entità del danno. La Corte di Cassazione, quale giudice di ultima istanza, ha riconosciuto il risarcimento del danno all’agenzia facendo applicazione del metodo equitativo. I giudici di legittimità hanno affermato che ove la prova del preciso ammontare del danno manchi del tutto o sia comunque insufficiente a consentirne un’affidabile quantificazione, occorre procedere alla liquidazione con valutazione equitativa.