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Avv. Sarah Pani
Nel corso dell’annuale appuntamento con Telefisco 2023, la Guardia di Finanza ha avuto modo di fornire alcuni importanti chiarimenti, concentrandosi anche sulla disciplina ex D.Lgs. 231/2001.
La GdF ha inteso valorizzare il ruolo dei modelli organizzativi (MOG) e del loro ruolo di “veri e propri sensori” dei rischi di reato nel contesto aziendale, con funzione contemporanea di monitoraggio e prevenzione laddove tali modelli siano, oltre che adottati, anche adeguati alla specifica struttura ed attività dell’ente nei rapporti interni ed esterni, ed efficacemente attuati.
Ruolo delle unità operative della GdF è, infatti, quello di verificare “che il modello risponda all’esigenza di procedimentalizzare, previa mappatura delle aree di operatività esposte al rischio-reato, la formazione del personale e l’attuazione delle decisioni degli apicali, la gestione delle risorse finanziarie, la costituzione effettiva di un Organismo di vigilanza e un sistema di aggiornamento continuo del modello”.
L’efficacia del MOG, a parere della Finanza, risiederebbe anche nella capacità dell’ente di “documentare ogni operazione, in modo da consentire la ricostruzione a posteriori e l’individuazione dei soggetti che hanno effettuato e autorizzato la transazione, nonché dotarsi di un codice etico che formalizzi per gli appartenenti all’ente i principi aziendali, nel rispetto dei valori di legalità”, oltre che nella contemporanea presenza di sistemi disciplinari e di protezione nei confronti dei whistleblower.
Ancora, richiamandosi ad un noto precedente di legittimità la GdF ha precisato che, in presenza reati “presupposto” ex D.Lgs. 231/2001 di natura tributaria, l’eventuale coincidenza tra management e compagine sociale, con particolare riferimento al caso delle società a responsabilità limitata unipersonali, costituisca un elemento da tenere in considerazione e che, in simili ipotesi, vada pertanto valutato nel concreto, caso per caso, se la contestuale punibilità dell’ente e del suo rappresentante legale per il medesimo fatto costituisca una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.