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Avv. Sarah Pani
Prosegue il filone interpretativo intrapreso dalla Cassazione in tema di sicurezza sul lavoro e responsabilità amministrativa ex #D.Lgs.231/2001 – con la recente pronuncia – n. 39129, depositata il 26 settembre 2023.
L’ente, infatti, soggiace a sanzione nonostante la “esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica“.
Nel caso di specie, il legale rappresentante della ditta, in qualità di datore di lavoro, committente dei lavori e titolare del cantiere, aveva omesso di dotare la porta scorrevole presente all’ingresso del luogo di lavoro di un sistema di sicurezza per impedire la fuoriuscita del cancello dalle guide o, comunque ,di cadere. Il lavoratore aveva poi subito lesioni gravi proprio in conseguenza dell’uscita dalla guida del cancello.
Sul punto gli Ermellini, hanno nuovamente precisato che “il criterio di imputazione oggettiva dell’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorchè altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente“.
Anche lievi risparmi, dunque, possono, in astratto, condurre a responsabilità dell’ ente #231.