AUTORE
Avv. Stefano Petrussi
Una delle modalità applicative che consente di inviare comunicazioni commerciali via e-mail senza acquisire il preventivo consenso dell’interessato è quella rinvenibile nel c.d. “soft-spam” di cui all’art. 130, comma 4 del Codice della privacy. Recentemente l’Authority è tornata sull’argomento con il provvedimento n. 9 dell’11 gennaio 2023 (doc. web n. 9861941) adottato nei confronti di una piattaforma di servizi on line, la cui analisi consente di ripercorrere alcune regole operative da considerare attentamente.
In particolare:
- ambito di applicazione: tale eccezione di carattere speciale vale esclusivamente per il canale e-mail e non per gli altri strumenti automatizzati (fax, sms, messaggi WhatsApp o altre piattaforme), non essendo suscettibile di interpretazione estensiva;
- destinatari: i destinatari delle e-mail devono essere esclusivamente i clienti (non i prospect, né gli ex clienti) persone fisiche (e non persone giuridiche);
- modalità: l’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio della comunicazione deve essere quello fornito dal cliente nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio;
- oggetto: la comunicazione promozionale deve avere ad oggetto esclusivamente la promozione di servizi analoghi a quelli acquistati;
- base giuridica: occorre indicare nell’informativa che il trattamento è effettuato in conformità all’art. 130, comma 4, del Codice e che l’interessato-cliente ha diritto di rifiutare tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.
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