GDPR: L’utilizzo degli indirizzi e-mail e indirizzi PEC pubblicati online per attività di marketing: cosa insegna il Garante privacy

Il Garante per la privacy ha sanzionato (10 mila euro) recentemente un’azienda che trasmetteva e-mail promozionali senza consenso estraendo i nominativi da diversi elenchipubblici utilizzando impropriamentela base giuridica del legittimo interesse(provvedimento n. 202 del 17 maggio 2023, doc. web n. 9899880). Si seguito si riportano alcune regole e principi ormai consolidati nella “giurisprudenza” dell’Autorità. Nel dettaglio:

👉 l’invio di comunicazioni tramite sistemi automatizzati (per esempio, e-mail, sms, etc.) è consentito solo con il consenso del contraente o utente (art. 130, commi 1 e 2 del Codice della privacy, c.d. “opt-in”) potendosi ammettere una deroga unicamente nel caso in cui l’indirizzo e – mail sia stato rilasciato dall’interessato nel contesto di una vendita di beni o servizi analoghi (cosiddetto “soft spam” cui all’art. 130, comma 4, cit.); 

👉 non è lecito, con la comunicazione promozionale effettuata, avvisare l’interessato della possibilità di opporsi a ulteriori invii, né è lecito chiedere, con tale primo messaggio promozionale, il consenso al trattamento dati per finalità promozionali; 

👉​ senza il consenso preventivo dell’interessato non è possibile inviare comunicazioni promozionali mediante strumenti automatizzati neanche nel caso in cui i dati personali siano tratti da registri pubblici, elenchi, siti web, atti o documenti conosciuti oconoscibili da chiunque;

👉 la presenza dei dati in elenchi pubblici o in fonti liberamente accessibili, come i siti web o i social network, non ne autorizza l’utilizzo per finalità promozionali poiché tali finalità sono incompatibili con quelle originarie e pertanto non rientranti fra le legittime aspettative degli interessati;

👉 analogamente, senza il consenso preventivo degli interessati, non è lecito utilizzare per inviare e-mail promozionali gli indirizzi Pec contenuti nell’indice nazionale degli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti. (cfr. in particolare, il punto 2.5 delle Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam del 4 luglio 2013).

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