GDPR – GESTIONE DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI E SPAM: le recenti indicazioni del Garante privacy

Il Garante per la privacy ha sanzionato (5 mila euro) recentemente una società che trasmetteva e-mail promozionali anche dopo l’opposizione al trattamento effettuata dall’interessato.

Di seguito si riepilogano gli insegnamenti dell’Authority:

👉 l’Autorità ribadisce che tale violazione sussiste anche quando l’invio promozionale indesiderato sia singolo, non distinguendo la disposizione dell’art. 130, commi 1 e 2, del Codice;

👉  tale violazione può sussistere ed essere sanzionata dal Garante, anche in assenza di un asserito danno (come la perdita di una comunicazione suscettibile di essere risarcita dall’autorità giudiziaria ordinaria);

👉 l’esercizio dei diritti degli interessati ex artt. 12-22 del Regolamento va agevolato il più possibile, sicché va recepito ed attuato attraverso tutti i canali di comunicazione previsti dalla Società (incluso, tanto più, l’indirizzo di posta elettronica certificata in quanto idoneo a garantire la certezza del preciso momento dell’invio nonché della ricezione di una comunicazione);

👉 qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali effettuato per tali finalità, ed, in tal caso, i dati personali non possono essere più oggetto di trattamento per le medesime finalità (v art. 21 del Regolamento, par.2 e par 3).

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