GDPR e antiriciclaggio: le indicazioni del garante in materia di diritto di accesso ai dati

Il Garante per la privacy ha recentemente ammonito due banche (doc. web n. 9888438 e doc. web n. 9888457) per non aver fornito tempestivo e completo riscontro all’istanza di accesso ai propri dati personali avanzata dal cliente.

Secondo l’Autorità “il diritto all’accesso ai propri dati personali non può essere limitato se si tratta di informazioni di dominio pubblico, la cui comunicazione non pregiudica le attività di contrasto a reati di riciclaggio”.

Nella fattispecie in oggetto, gli istituti di credito si erano limitati a fornire i dati anagrafici e bancari, omettendo di fornire al reclamante tutte le informazioni di cui erano in possesso e di cui erano venuti a conoscenza attraverso articoli di stampa. Le notizie riguardavano un’indagine nei confronti del cliente che si era conclusa con una sentenza della Corte di Cassazione.

A parere dell’Autorità non erano ravvisabili i presupposti per l’applicazione della misura della limitazione al diritto di accesso in quanto la conoscenza da parte dell’interessato delle suddette informazioni, non avrebbe violato gli interessi tutelati dalla normativa antiriciclaggio. Le notizie di stampa e la pronunzia degli Ermellini, infatti, erano informazioni provenienti da testate giornalistiche, accessibili a chiunque e dalla banca dati della Corte di Cassazione, anch’essa liberamente accessibile online.

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