Fatture in acconto e superbonus 110%: l’operazione è inesistente

Desta interesse la recente decisione della Suprema Corte (n. 42012, depositata l’8 novembre 2022) che si è pronunciata in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, oltre che di truffa aggravata ai danni dello Stato – entrambi “reati presupposto” ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 – in relazione alla realizzazione di opere edilizie agevolate dal cd. “superbonus 110”.

Nel caso di specie, per effetto della pronuncia della Cassazione è rimasto inalterato il sequestro preventivo, disposto dal GIP, su quote ed aziende di alcune società, oltre che su crediti di imposta nella disponibilità delle medesime, direttamente bloccati sul portale dell’Agenzia delle Entrate, con corrispondente riduzione del plafond di crediti fiscali compensabili nei rispettivi cassetti fiscali e nomina di un amministratore giudiziario.

In estrema sintesi, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il fumus del reato di false fatturazioni (di cui all’art. 8, D.Lgs. 74/2000) allorché, in applicazione “superbonus 110”, erano state emesse fatture “in acconto”, inerenti a spese per opere però non ancora ultimate e prive persino di uno stato di avanzamento lavori.

Secondo i Giudici, tale condotta avrebbe avuto “[…] la funzione di simulare l’esistenza delle relative spese sostenute e creare così fittiziamente il presupposto costituivo del diritto alla detrazione. I correlati crediti di imposta, di importo corrispondente alla detrazione fittiziamente creata sono, dunque, inesistenti nella realtà, ma esistenti sulla carta e idonei all’utilizzo fiscale […].”

.

Leggi il documento completo