Ancora una volta l’ente è “imputato”: una recente decisione di merito

Interessante decisione, assunta con recentissima ordinanza del Tribunale di Genova del 19 settembre 2022, che individua un’ulteriore ipotesi concreta di prossimità tra ente responsabile ai sensi del D.lgs. 231/01 ed imputato.

In particolare, l’ordinanza in commento ha disposto l’esclusione, quali responsabili civili, di due società che, nel corso del medesimo procedimento, erano già state coinvolte come indagate ai sensi del D.lgs. 231/01, avevano partecipato all’assunzione di prove in incidente probatorio e, infine, avevano patteggiato l’applicazione di una sanzione amministrativa.

Il Collegio ha superato, con articolata motivazione, i contrari avvisi delle altre parti fondando altresì il proprio convincimento sull’applicabilità, anche alle due società coinvolte, dell’art. 83 c.p.p., il quale dispone che l’imputato possa essere citato come responsabile civile solo se prosciolto o destinatario di sentenza di non luogo, così da scongiurare il rischio di contemporanea sovrapposizione di diversi titoli di responsabilità in capo al medesimo soggetto: quella, per fatto proprio, dell’imputato e quella, per fatto altrui, del responsabile civile.

Così individuata la ratio di tale norma, i magistrati genovesi non hanno incontrato ostacoli alla sua applicazione anche nei confronti delle due società “essendo infatti indifferente se la responsabilità amministrativa dell’ente sia o meno sovrapponibile alla responsabilità penale degli imputati persone fisiche in ragione della differenza strutturale tra reato e l’illecito di cui l’ente è chiamato a rispondere, dal momento che ciò che rileva è esclusivamente che tale responsabilità non sia sovrapponibile a quella civile per il fatto altrui”.

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