Efficacia probatoria della quietanza di pagamento nei confronti dei terzi

La quietanza di pagamento costituisce una dichiarazione unilaterale attraverso la quale il creditore dichiara di avere ricevuto il pagamento dovuto e libera il debitore dall’obbligazione assunta.

Sul piano probatorio, la quietanza di pagamento fa piena prova dell’avvenuta ricezione, da parte del creditore, di un determinato pagamento e, per consolidato orientamento giurisprudenziale, essa costituisce solo fra le parti (cioè, tra autore e destinatario di tale dichiarazione di scienza) confessione stragiudiziale, che esonera il debitore dall’onere della prova.

Conseguentemente, il soggetto che è stato vittima di una truffa assicurativa perpetrata dal subagente, se intende agire in giudizio per ottenere da terzi soggetti (la Compagnia di assicurazione o l’Agenzia) il risarcimento dei danni patiti, non potrà limitarsi a produrre la quietanza di pagamento ricevuta dal subagente.

Infatti, la quietanza ha valore di prova solo tra i soggetti che sono stati effettivamente coinvolti nel rapporto, il cliente truffato, da un lato, e il subagente infedele, dall’altro.

Nei confronti della Compagnia di assicurazione o dell’Agenzia la quietanza di pagamento potrà al più rappresentare solo il punto di partenza per la dimostrazione, da parte del cliente truffato, della consegna del denaro contante al subagente. Quest’ultimo, per fondare le proprie richieste nei confronti dei terzi, dovrà necessariamente esibire in giudizio ulteriore documentazione a supporto quale, ad esempio, la copia del contratto di assicurazione e del rendiconto assicurativo.