AUTORE
Avv. Elena Balloch
Il D.Lgs. 24/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, ha determinato un notevole ampliamento dell’ambito di applicazione soggettiva e oggettiva della disciplina sul cd. whistleblowing.
Tra le numerose materie, rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina le segnalazioni di violazioni:
- della Direttiva Solvency II e della connessa normativa attuativa;
- della normativa sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- della normativa sulla protezione dei consumatori e dei dati personali, nonché sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
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Quanto sopra renderà necessario per i destinatari del Decreto l’istituzione di canali di segnalazione interna (o l’adeguamento dei canali esistenti) che assicurino almeno che:
- sia garantita la riservatezza dell’identità del segnalante (nonché della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione), del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- la gestione del canale sia affidata a persona o ufficio interno autonomo dedicato con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione ovvero a soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato;
- sia fornita adeguata informativa e pubblicità (anche sul sito internet, ove presente) sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni.
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Le disposizioni del Decreto hanno effetto dal 15 luglio 2023, ma per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori fino a 249, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.
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