AUTORE
Avv. Sarah Pani
Nella propria interessante ed articolata pronuncia (sez. IV, n. 39615 del 26.10.2022) la Suprema Corte riepiloga, con ampia ed articolata motivazione, gli argomenti funzionali a coniugare la commissione, colposa, di un reato presupposto e la responsabilità dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001, prendendo le mosse da un delitto realizzato in violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro.
Secondo gli Ermellini i reati colposi, fondati sulla mancata volontà dell’evento lesivo, appaiono inconciliabili con l’idea stessa di interesse o vantaggio dell’ente perseguito dalla persona fisica autrice: “dalla morte o dalle lesioni dei propri lavoratori […]”, infatti, “l’ente non ha assolutamente nulla da guadagnare, né sul piano economico, né su quello di immagine”.
In pari tempo, i Giudici di legittimità individuano il collegamento del c.d. “criterio di compatibilità”, secondo il quale nei delitti colposi l’interesse o vantaggio, di cui all’art. 5 del D. lgs 231/2001, non deve riferirsi alla verificazione dell’evento del reato ma deve riguardare unicamente la condotta del reo, momento in cui si realizza quell’intento finalistico di procurare, all’ente, un vantaggio, necessario a ritenere anche quest’ultimo responsabile, essendo appunto l’evento del reato non voluto.
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