Per la disciplina 231 l’ente si estingue ma non “muore”

La recente sentenza n. 9006/2022, depositata dalla IV sezione penale della Cassazione è intervenuta sull’estinzione dell’illecito previsto dal Decreto 231 e sulle sue cause.

La Corte ha superato un precedente di segno contrario secondo il quale l’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente avrebbe determinato l’estinzione dell’illecito in capo alla società, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell’imputato.

Le motivazioni della sentenza si sono discostate da tale approdo sulla scorta di alcune rilevanti considerazioni; tra queste, la circostanza per cui l’estinzione dell’ente non implica automaticamente l’estinzione dei rapporti giuridici ad essa facenti capo.

Ancora, la sentenza contesta la precedente ricostruzione perché, in linea generale, le cause estintive sono notoriamente un numero chiuso, non estensibile per analogia.

In buona sostanza, la Suprema Corte si esprime con un nuovo, e diverso, principio di diritto, secondo il quale la cancellazione dal registro delle imprese della società non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato nell’ambito del processo penale ove le sia contestata la commissione dell’illecito nel proprio interesse o a proprio vantaggio.

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