Diniego di accesso agli atti da parte dell’assicuratore: quando è illegittimo?

L’art. 146 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. n. 209/2005), norma che si colloca all’interno della disciplina dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, attribuisce al contraente e al danneggiato il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

In altre parole, la norma sopra richiamata disciplina il diritto di accesso agli atti di istruzione del sinistro da parte del contraente/danneggiato.

Il secondo comma dell’art. 146 del CAP introduce dei limiti all’esercizio del diritto di accesso. In particolare, l’assicuratore può negare l’accesso quando ha ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti e può sospenderlo in presenza di una controversia giudiziaria pendente tra l’impresa e il richiedente, fermi restando, in questo caso, i poteri attribuiti dalla legge all’autorità giudiziaria.

Una recente sentenza del Tribunale di Foggia (sentenza 2.02.2023, n. 508) ha contribuito a chiarire i termini applicativi dell’art. 146.

Il diritto di accesso è stato qualificato dal giudice quale diritto soggettivo sostanziale e autonomo del danneggiato il cui esercizio può essere negato o limitato dall’assicuratore soltanto quando abbia ad oggetto atti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti.

Nel caso di specie, il Tribunale di Foggia ha precisato che l’assicuratore non deve limitarsi tout court a negare l’accesso al contraente/danneggiato “ma deve fornire motivazione specifica al diniego allegando le circostanze che facciano presumere la condotta fraudolenta”.

Pertanto, il diniego di accesso opposto al danneggiato è illegittimo quando viene giustificato attraverso un mero richiamo al disposto dell’art. 146 del CAP determinando una inammissibile compressione del diritto sostanziale autonomo riconosciuto al danneggiato.