In vigore il decreto a tutela degli enti strategici

L’attuale contesto internazionale di crisi energetica e di aumento dei prezzi delle materie prime pone a repentaglio il funzionamento ordinario di produzioni industriali considerate d’interesse strategico nazionale (uno stabilimento, per essere tale, ai sensi dell’art. 1 del DL 207/2012, deve essere individuato con DPCM).

Il 28.12.2022 il CdM ha pertanto approvato il D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, “Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale”, che incide altresì sul D.Lgs. 231/2001. Le modifiche apportate concernono:

  • l’art. 15, co. 1 lett. b bis): “Se sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando […] b bis): l’attività è svolta in stabilimenti […] di interesse strategico […]. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all’applicazione della sanzione sono state ammesse all’amministrazione straordinaria, anche in via temporanea […], la prosecuzione dell’attività è affidata al commissario già nominato nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria”;
  • l’art. 17, comma 1 bis, in forza del quale non possono essere applicate sanzioni interdittive “quando pregiudicano la continuità dell’attività svolta […] se l’ente ha eliminato le carenze organizzative […] mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi […]” che si presumono idonei “quando nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l’adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi”.
  • l’art. 45, co.3, ult. per in tema di misure cautelari, che prevede la nomina di un commissario giudiziale in luogo della loro applicazione se pregiudizievole alla continuità dell’attività svolta;
  • l’art. 53 il comma 1 ter in tema di sequestro preventivo, secondo cui il giudice deve di regola consentire l’utilizzo dei beni sequestrati, dettando prescrizioni necessarie per bilanciare le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione, sicurezza nel luogo di lavoro, salute ed ambiente.

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In buona sostanza, il provvedimento introduce deroghe all’ordinario regime di applicazione delle sanzioni interdittive, allo scopo di permettere alle produzioni industriali d’interesse strategico, di far fronte alle specificità del modo di manifestarsi della crisi internazionale nei loro riguardi.

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