Una comunicazione telefonica finalizzata ad ottenere il consenso per finalità di marketing, da chi l’abbia precedentemente negato, è essa stessa una “comunicazione commerciale”. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (sez. I Civile) con la sentenza n. 11019 depositata lo scorso 26 aprile.
In particolare, gli Ermellini hanno confermato il divieto imposto dal Garante della privacy nei confronti di una società telefonica di proseguire la campagna “recupero consenso” allo scopo di acquisire il consenso per fini commerciali dai clienti che, in precedenza, avevano escluso di voler essere contattati telefonicamente per finalità promozionali. Nel caso di specie, precisa la Cassazione, la società, “avendo contattato per fini commerciali chi espressamente aveva negato il proprio consenso o, comunque, non lo aveva espresso, al fine di provocare un ripensamento, non ha rispettato la volontà degli utenti”.
“Gli interessati ben possono mutare opinione rispetto al trattamento dei loro dati personali, revocando il dissenso già espresso” – evidenziano i Giudici di Piazza Cavour – “ma nell’ambito di iniziative che li vedano protagonisti (…)”.
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