La contumacia processuale determina la perdita del diritto di rivalsa per l’assicurato

L’assicurato, in forza del contratto di assicurazione, ha diritto di essere garantito e manlevato dall’assicuratore. Cosa accade se l’azione contrattuale nei confronti dell’assicuratore non viene esercitata con tempestività?

La fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda l’azione di risarcimento danni promossa dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti del danneggiante/assicurato il quale, anziché costituirsi nel giudizio di primo grado, è rimasto contumace (ord. 16186/2021). Solo a seguito della pronuncia della sentenza che lo ha condannato al risarcimento dei danni e dopo avere risarcito il danneggiato il danneggiante ha impugnato la sentenza in appello chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento e, in via subordinata, la condanna in via solidale dell’assicuratore. Le richieste del danneggiante/assicurato sono state solo parzialmente accolte in appello: i giudici hanno riconosciuto la responsabilità solidale dell’assicuratore e dell’assicurato nei confronti del terzo danneggiato ma non hanno accolto l’azione di rivalsa proposta dal danneggiante/assicurato nei confronti dell’Impresa di assicurazione.

La Corte di Cassazione, adita da danneggiante, ha statuito l’impossibilità di accogliere l’azione di regresso del danneggiante/assicurato per non avere quest’ultimo esercitato tempestivamente, già in primo grado, l’azione contrattuale nei confronti dell’assicuratore. Pertanto, l’assicurato convenuto in giudizio dalla vittima di un sinistro stradale che decide di rimanere contumace nel processo perde sia la facoltà di chiedere, nei gradi successivi di quel giudizio, di essere tenuto indenne dall’assicuratore, sia la facoltà di chiedere a quest’ultimo la refusione delle somme eventualmente già versate al danneggiato.