AUTORE
Avv. Fabrizia Fabrici
Le dichiarazioni rese dall’assicurato assumono un valore essenziale ai fini della validità della polizza vita in quanto consentono di garantire la proporzionalità del premio pagato al rischio assicurato.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con una recente pronuncia (sentenza n. 1503 del 28.10.2022), richiamando un orientamento consolidato in giurisprudenza, ha ribadito che il contratto di assicurazione può essere annullato se l’assicuratore prova cumulativamente le seguenti circostanze: a) che la dichiarazione resa dall’assicurato è inesatta o reticente; b) che la dichiarazione è stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza è stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore. Ciò ribadito, con specifico riferimento all’assunzione del rischio è stato evidenziato che la predisposizione di un questionario da parte dell’assicuratore, “benchè non abbia la funzione di tipizzare le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia l’intenzione dell’assicuratore di attribuire particolare importanza a determinati requisiti, oltre a richiamare l’attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi, per cui deve essere valutata dal giudice in sede di indagine”.
Nel caso di specie, è stato accertato che il modulo di polizza richiedeva espressamente all’assicurato di fornire alcuni dati relativi alla sua salute ed è stato rilevato il fatto che, con il carattere in grassetto, veniva richiamata l’attenzione dell’assicurato proprio su tali informazioni. Per l’effetto il Tribunale ha annullato la polizza affermando che “sussiste la coscienza del valore determinante della dichiarazione reticente o falsa sul consenso dell’altra parte in quei casi in cui l’assicuratore ha espressamente detto nell’apposito questionario, richiamando sul punto la specifica attenzione dell’assicurato, che la conoscenza della notizia di pregressi sinistri della stessa natura subiti dall’assicurato sono essenziali ai fini dell’assunzione del rischio”.