Il parere di Confindustria sul nuovo codice dei contratti pubblici

Lo scorso 30 gennaio 2023 Confindustria è intervenuta in audizione presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati in occasione dell’esame dello schema di decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici, formulando le proprie osservazioni in tema di appalti pubblici di servizi e forniture.

Operate le proprie premesse e valutazioni generali, Confindustria ha proceduto ad una analisi specifica dei profili positivi e degli aspetti critici ivi individuati.

Quanto agli aspetti critici, e con specifico riferimento alle clausole di esclusione non automatiche dell’operatore economico dalle procedure di appalto, Confindustria ha, tra l’altro, rilevato come lo schema di decreto contempli anche l’ipotesi in cui l’operatore economico abbia commesso un illecito professionale grave.

Ai fini della rilevanza di tale illecito, il decreto prevederebbe come sufficiente anche la sua mera contestazione e, tra le fattispecie considerate, sarebbero ricomprese anche le contestazioni di tutti i reati-presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.

A parere di Confindustria tale previsione si porrebbe in contrasto con la direttiva europea cui il decreto darà attuazione, la quale prevede, ai fini dell’esclusione dell’operatore, che quest’ultimo si sia invece reso colpevole di un illecito professionale. L’anticipazione della soglia di rilevanza al momento della contestazione dell’illecito, dunque:

  • configurerebbe un’estensione della disciplina rispetto al perimetro tracciato dall’atto europeo;
  • solleverebbe dubbi rispetto al principio generale di non colpevolezza vigente nell’ordinamento.

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In ipotesi di conferma di tale previsione, tenuto conto delle conseguenze pregiudizievoli in capo all’operatore economico in caso di esclusione, Confindustria ha in ogni caso indicato come necessario escludere dai mezzi di prova utilizzabili dalla stazione appaltante per esprimere il proprio giudizio gli atti del procedimento penale frutto della determinazione unilaterale del pubblico ministero – ovvero quelli attraverso i quali il PM eserciti l’azione penale – e di ricorrere, in loro vece, necessariamente a provvedimenti di natura giurisdizionale.

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