La Corte di Cassazione (sez. II Civile), con l’ordinanza n. 18034, depositata il 6 giugno 2022, ha affrontato la condotta posta in essere da due ex dipendenti di un’azienda che avevano creato un sito del tutto analogo a quello dell’ex datore di lavoro, utilizzando dati riservati dell’impresa per stornare clienti.
I giudici di legittimità, accogliendo le ragioni della società, hanno affermato che il comportamento attuato dalle ex dipendenti rientra nell’ambito degli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., richiamando i seguenti principi.
- La circostanza che l’ex dipendente abbia utilizzato informazioni non oggetto di segreto industriale non esclude la configurabilità della condotta di concorrenza sleale, se si tratta di “dati riservati“.
- Non è richiesta la sussistenza di un patto di non concorrenza per sanzionare eventuali atti di sviamento della clientela.
Sul tema, deve rilevarsi come in queste fattispecie, lo strumento dell’inibitoria consente all’intermediario l’arresto immediato da parte del dipendente/collaboratore dell’attività di utilizzo abusivo dei dati di Agenzia. Per prevenire casi analoghi futuri, è necessario, poi, che l’intermediario assuma adeguate misure e policy interne di protezione dei dati: si pensi, per esempio, alla redazione di specifiche clausole contrattuali per disciplinare l’utilizzo del patrimonio informativo di Agenzia, oppure, all’implementazione di mirate politiche di accesso ai file e alle informazioni.