Concorrenza sleale da parte del socio accomandatario dell’agenzia

Il tema della concorrenza sleale è stato nuovamente affrontato dalla Corte di Cassazione, che si è pronunciata con ordinanza del 28 luglio 2023, n. 23010.

La vicenda, giunta fino all’esame degli ermellini, riguarda un contenzioso promosso da un’agenzia di assicurazioni contro il suo ex socio accomandatario, che era l’unico soggetto iscritto al RUI, il quale ha esercitato il recesso dalla società per costituirne un’altra, esercente sempre l’attività di agenzia di assicurazioni, nella quale ha trasferito l’intero portafoglio clienti.

Nei primi due gradi di giudizio la domanda di risarcimento danni promossa dall’agenzia è stata respinta non essendo dimostrato il danno. I giudici hanno sostenuto che il socio accomandatario era l’unico soggetto dotato dei titoli necessari per conseguire l’oggetto sociale, essendo l’unico iscritto al RUI, pertanto, il suo recesso avrebbe determinato la risoluzione del contratto di agenzia e la perdita del portafoglio clienti.

La Corte di Cassazione adita dall’agenzia è giunta ad una diversa conclusione riconoscendo sia la concorrenza sleale da parte del socio accomandatario, sia il diritto al risarcimento dei danni. In particolare, la Cassazione ha:

  • riconosciuto la violazione dell’art. 2301 c.c., ovvero del divieto di concorrenza, da parte del socio accomandatario, il quale ha violato l’obbligo di buona fede e correttezza che deve caratterizzare i rapporti tra i soci e la società. Infatti, quest’ultimo, dopo avere disdetto a nome della società il contratto di agenzia da essa intrattenuto, lo ha assunto in proprio, attraverso la costituzione di una nuova società alla quale ha trasferito tutto il portafoglio clienti. Pertanto, il socio ha determinato uno sviamento di clientela e ha indotto la Compagnia a trasferire il portafoglio clienti in capo alla nuova società da egli costituita;

riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patito dall’agenzia consistente nella differenza tra l’ammontare dei mancati ricavi che la società avrebbe ottenuto e dei costi non sostenuti, che invece avrebbe dovuto sostenere qualora il socio accomandatario non avesse esercitato il recesso dalla società.