Trust e obbligo di comunicazione del titolare effettivo

In attesa del decreto MISE che conferirà piena operatività al D.M. 55/2022, risulta di primaria importanza individuare i soggetti giuridici interessati dall’onere di comunicazione dei dati sul titolare effettivo. 

Per i trust, l’obbligo pare riguardare solo quelli “produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali”.

Tanto emerge dall’analisi del combinato disposto degli artt. 73 TUIR, 21 co. 3 D. Lgs. 231/2007 e 3 co. 2 D.M. 55/2022.

L’art. 21 del decreto cd. Antiriciclaggio, nello stabilire l’obbligo di iscrizione in un’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese per i “trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali”, rinvia espressamente alle condizioni dettate dall’art. 73 TUIR, che, assoggettando i trust all’IRES, gli riconosce una soggettività giuridica con valenza fiscale. La normativa antiriciclaggio viene, poi, richiamata nel preambolo del D.M. 55/2022, il cui art. 3 impone al trustee la comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva acquisiti ai sensi dell’art. 22, co. 5 del predetto D. Lgs. 231/2007.

Le disposizioni in esame non precisano cosa debba intendersi per “trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali”. Un chiarimento in tal senso può trovarsi nella Circolare n. 48/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate: l’ente ha, infatti, stabilito che i trust (residenti) devono necessariamente dotarsi di un proprio codice fiscale (e, qualora esercitino attività commerciale, di una propria partita IVA), il che è sufficiente a renderli soggetti passivi d’imposta noti all’erario e, come tali, interessati dall’obbligo di comunicazione di cui al D.M. 55/2022.

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