Compliance GDPR e assicurazioni: le recenti indicazioni del Garante in tema di informativa e c. d. “soft spam”

Il Garante per la privacy ha sanzionato (100mila euro) recentemente una nota compagnia telefonica per aver attuato molteplici condotte illecite nel contesto delle attività di marketing e profilazione (provvedimento n. 321 del 18 luglio 2023, doc. web n. 9920942). 

L’Autorità ha riscontrato che l’azienda “forniva un’informativa lacunosa, senza indicare alcun termine temporale per la conservazione dei dati, in particolare per le finalità di marketing e profilazione” e ribadito che “l’inidoneo adempimento del fondamentale obbligo di informativa completa e trasparenza è sanzionabile a prescindere dalle eventuali pregiudizievoli correlate conseguenze”.

Ulteriormente, in merito al c.d. “soft spam”, la Vigilanza ha rilevato che “la Società aveva effettuato attività di cosiddetto soft spam, inviando – nel giro di quattro mesi – sms a oltre 160mila clienti che non avevano manifestato il proprio consenso a ricevere comunicazioni promozionali in particolare, interpretando in modo illegittimamente estensivo la normativa che prevede l’invio di comunicazioni pubblicitarie senza il consenso dell’interessato solo via posta elettronica ed esclusivamente a determinate condizioni: quali, ad esempio, l’aver ad oggetto prodotti e/o servizi forniti dal titolare e non da terzi, e che tali utilità siano analoghe a quelli già acquistate dall’interessato.

Quanto illustrato evidenzia come l’eccezione del c.d. “soft spam” rappresenti per i player del settore assicurativo una modalità applicativa da prendere attentamente in considerazione per effettuare campagne promozionali qualora non sia stato acquisito dall’interessato-cliente il consenso per fini di marketing, fermo restando la puntuale verifica della ricorrenza dei sopra delineati presupposti per non incorrere in violazioni della disciplina in materia.

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