AUTORE
Avv. Stefano Petrussi
Il Garante per la privacy ha sanzionato (300mila euro) recentemente una nota catena di grandi magazzini per aver attuato molteplici condotte illecite nel contesto delle attività di marketing e profilazione (provvedimento n. 253 del 08.06.2023, doc. web n. 9856345). Degne di nota sono le indicazioni rese dall’Autorità nella decisione in parola che i player del comparto assicurativo dovranno attentamente considerare nell’implementazione dei presidi e processi di compliance al GDPR. Nel dettaglio:
📌attività di profilazione ad ampio raggio: prima di iniziare i trattamenti di profilazione (nel caso di specie, detta attività era stata svolta tramite il sito di e-commerce su larga scala), è necessario preliminarmente eseguire una valutazione di impatto(art. 35, par. 1, del GDPR);
📌 conservazione dei dati per finalità di marketing: il Garante ha osservato come il termine di conservazione dei dati per finalità di marketing indicato (7 anni, indistintamente dai brand reclamizzati, non tutti di “fascia alta”) fosse eccedente e incongruo;
📌 informativa trasparente e data retention: nell’informativa devono essere indicati in modo puntuale e trasparente i termini di data retention (o i relativi criteri di riferimento) per finalità di marketing e profilazione. Secondo l’Autorità, l’espressione utilizzata nell’informativa “i dati personali correlati all’utilizzo della Carta sono conservati per il periodo massimo consentito per legge e previsto dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali” risultava eccessivamente generica e indeterminata. Tali riferimenti, infatti, inevitabilmente costringono l’utente/cliente a cercare di rinvenire tali fonti, con non agevoli ricerche.