La commissione di condotte anticoncorrenziali legittima la misura dell’inibitoria cautelare

Il Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata Imprese, attraverso una recente ordinanza cautelare (emessa in data 24.01.2023), ha confermato la misura dell’inibitoria cautelare già pronunciata inaudita altera parte nei confronti di ex collaboratori ed ex dipendenti di un’agenzia. Nello specifico, la misura applicata dal Tribunale prevede il divieto, anche per interposta persona, “di contattare, proporre contratti, instaurare o rinnovare rapporti assicurativi con soggetti ricompresi nel portafoglio clienti dell’agenzia, se non per polizze già in essere in data anteriore ai fatti per i quali è causa” nonché la condanna al pagamento “della penale di € 250,00 per ogni violazione documentata al divieto”.

Nell’ambito del giudizio di reclamo, promosso dagli ex dipendenti ed ex collaboratori avverso l’ordinanza cautelare, il Collegio giudicante ha riconfermato la misura dell’inibitoria motivando la decisione sulla base di due presupposti: da un lato, l’appurata sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito anticoncorrenziale (la ricezione di disdette e mancati rinnovi in un numero altamente sintomatico, in considerazione della loro concentrazione in un arco temporale ristretto; l’invio di tutte le comunicazioni da un unico indirizzo p.e.c. riconducibile a uno degli ex dipendenti dell’agenzia), dall’altro, la sussistenza del “periculum”, consistente nella probabilità di reiterazione delle condotte anticoncorrenziali in prossimità delle future scadenze di polizza.

La misura applicata dal Tribunale limita in maniera significativa l’operatività degli ex dipendenti e collaboratori dell’agenzia posto che questi potranno mantenere contatti con i clienti del portafoglio dell’agenzia esclusivamente per la gestione delle polizze già in essere mentre è precluso qualsiasi altro tipo di rapporto finalizzato ad instaurare o rinnovare rapporti assicurativi.