La clausola che prevede il risarcimento in forma specifica da parte dell’assicuratore è vessatoria?

Il contratto di assicurazione contro i danni, tra le sue clausole, può prevedere che l’indennizzo all’assicurato avvenga mediante la reintegrazione in forma specifica del danno (ad esempio, mediante riparazione del veicolo danneggiato presso una carrozzeria autorizzata).

La clausola della reintegrazione in forma specifica del danno è stata motivo di discussione in quanto per alcuni limita la responsabilità dell’assicuratore e, quindi, deve ritenersi vessatoria.

Il problema è stato affrontato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 23415/2022). Nel caso di specie il contratto assicurativo prevedeva l’applicazione di uno sconto sul premio a fronte dell’impegno da parte dell’assicurato di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata con l’assicuratore. Per il caso in cui l’assicurato si fosse rivolto ad un carrozziere di sua fiducia pretendendo dalla compagnia l’indennizzo per equivalente anziché in forma specifica il contratto prevedeva l’applicazione di un aumento alla franchigia nella misura dal dieci al trenta per cento.

La Corte ha specificato che nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità quelle che circoscrivono le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che, addirittura, escludono il rischio garantito. La clausola in esame non rientra tra queste e, al contrario, specifica il rischio garantito. In altre parole, i giudici hanno chiarito che la clausola non determina alcuno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e specifica l’oggetto del contratto stesso attraverso la precisazione delle modalità e della forma con cui l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato del danno prodottogli dal sinistro. Pertanto, la previsione della reintegrazione in forma specifica del danno non limita la responsabilità dell’assicuratore e non richiede, per la sua efficacia, la specifica approvazione per iscritto del contraente, come invece è previsto per clausole vessatorie.