Chiarimenti sulla matura della responsabilità dell’agente per l’illecito commesso dal collaboratore

Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 535 del 5 maggio 2023, ha deciso sulla domanda di risarcimento danni promossa dal contraente di tre polizze vita, per l’importo € 750.000,00, che si sono rivelate false. Il contraente danneggiato ha agito contro il collaboratore che aveva collocato i prodotti, l’agenzia con la quale questi collaborava, e l’impresa di assicurazione mandante, per richiedere la restituzione dell’importo versato.

La pronuncia è interessante in quanto il Tribunale ha preso una chiara posizione in relazione alla natura della responsabilità imputabile ai soggetti convenuti.

Analizzando la documentazione dimessa in causa e considerando le dichiarazioni già rese in sede penale dal collaboratore è stato possibile confermare che le polizze assicurative proposte al contraente erano palesemente contraffatte, come pure le firme apposte sui moduli. Conseguentemente, i giudici hanno affermato che tra le parti non è sorto alcun rapporto contrattuale e, per l’effetto, hanno sostenuto che la fattispecie dev’essere ricondotta all’ambito della responsabilità extracontrattuale, diretta ai sensi dell’art. 2043 c.c., per il collaboratore, e indiretta ai sensi dell’art. 2049 c.c., per l’agente e per l’impresa.

Il chiarimento reso dal Tribunale di Reggio Emilia sulla natura della responsabilità attribuibile ai soggetti chiamati in causa ha dei risvolti significativi. Infatti, non va trascurato che, mentre l’azione di responsabilità contrattuale soggiace al termine di prescrizione ordinario decennale, l’azione di responsabilità extracontrattuale soggiace al termine di prescrizione breve, di cinque anni, con la conseguenza che il danneggiato avrà meno tempo a disposizione per esercitare l’azione.