Blind trust: limiti di operatività in relazione ad un sequestro preventivo

Il blind trust, utilizzato per risolvere il problema del potenziale conflitto d’interessi in capo a soggetti che assumono importanti incarichi pubblici o privati e che detengono ragguardevoli patrimoni, è un tipo di trust che realizza la massima separazione tra i beni conferiti nel fondo in trust e il disponente. La principale caratteristica è l’assoluta indipendenza del Trustee, di norma espressamente esonerato dal fornire informazioni al disponente circa la gestione del fondo in trust.

La VI sezione penale della Corte di Cassazione se ne è indirettamente occupata nella sentenza n. 35660 del 06.07.2022 (depositata lo scorso 22 settembre), nell’ambito di un ricorso proposto dal legale rappresentate di una s.r.l. averso un sequestro preventivo disposto sull’intero capitale sociale, formato da partecipazioni totalitarie conferite dall’indagato e altri soci in un blind trust, ed esteso al relativo patrimonio sociale.

Accogliendo le ragioni del ricorrente, la Corte ha affermato la legittimazione del legale rappresentate al rimedio cautelare per ottenere la liberazione dei beni costituenti il patrimonio sociale, precisando come l’esistenza del blind trust costituito dai soci non possa esservi di ostacolo, giacché riferito alle sole partecipazioni sociali e, pertanto, influente unicamente sui profili di legittimazione inerenti le medesime. La sua costituzione, dunque, lasciando inalterata la struttura gestionale e rappresentativa dell’ente, non incide in alcun modo sulla possibilità del legale rappresentante di rivendicare la restituzione del patrimonio sociale.

Leggi il documento completo