L’importanza dell’autonomia dei poteri del trustee

Affinché un trust possa essere riconosciuto e qualificato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi, costituisce elemento essenziale l’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni segregati nel fondo in trust.

La risposta ad interpello n. 796 dell’1.12.2021 dell’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro completo delle situazioni che determinano l’inesistenza fiscale di un trust, il che si verifica quando il disponente o il beneficiario possono far cessare liberamente e in ogni tempo il trust, nonché in tutte quelle ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee risulta in qualche modo limitato, o anche semplicemente condizionato, dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

In siffatti casi di trust interposto, i redditi, solo formalmente prodotti dal trust, devono continuare ad essere attribuiti e tassati in capo al disponente. 

Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato un’eccessiva ingerenza della figura del Guardiano nell’esercizio dei poteri gestionali del Trustee. Non solo, poiché la nomina, la revoca e la determinazione del compenso del primo venivano affidati ad un determinato gruppo di beneficiari, l’Agenzia ha ritenuto che, seppur indirettamente per i tramite del Guardiano, ai beneficiari fosse stato attribuito il potere di ingerenza nella gestione del patrimonio del trust. 

Tale circostanza, unitamente alla possibilità di estinzione anticipata del trust ad opera di quest’ultimi, ha determinato l’invalidità operativa del trust sotto il profilo fiscale.

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