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Avv. Fabrizia Fabrici
La Corte di Cassazione, attraverso la recente ordinanza n. 24951 del 21 agosto 2023, ha deciso una controversia insorta tra gli eredi e la Compagnia di assicurazione in relazione ad una polizza vita stipulata dal de cuius, nella quale erano stati indicati come beneficiari gli “eredi legittimi dell’assicurato in parti eguali”.
Ad avviso dei ricorrenti tra gli eredi legittimi dovevano includersi solo quelli per chiamata diretta e non anche quelli per rappresentazione. Conseguentemente, nel caso di specie, avrebbe dovuto escludersi dalla liquidazione e, quindi, dal novero degli eredi legittimi, la figlia di una nipote, a sua volta defunta, della de cuius.
I giudici di legittimità partendo dal presupposto secondo cui la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita si pone “alla stregua di un atto inter vivos con effetti post mortem” hanno affermato che “la generica individuazione quali beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari) ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestono tale qualità (…) ciò in quanto il termine eredi viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione e, pertanto, prescinde dall’effettiva vocazione”. In altre parole, la Cassazione ha affermato che in presenza di polizze vita che individuano genericamente come beneficiari gli eredi legittimi dovranno ricomprendersi in essi oltre agli eredi per chiamata diretta anche gli eredi per rappresentazione.