Azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore sulla responsabilità civile: quando è possibile?

La legge disciplina specifiche fattispecie al verificarsi delle quali il danneggiato può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore sulla responsabilità civile. La più nota è quella prevista nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti.

È possibile per il danneggiato invocare l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del danneggiante anche al di fuori delle ipotesi previste dalla legge?

Nelle cause promosse per il risarcimento dei danni conseguenti da malpractice medica è frequente l’ipotesi in cui il paziente danneggiato decide di rivolgere la propria domanda direttamente all’assicuratore del danneggiante.

Di recente la Corte di Cassazione (sentenza n. 5259/2021) si è trovata a decidere sulla legittimità dell’azione di risarcimento danni proposta da un paziente danneggiato da un errato intervento di endoscopia nei confronti dell’assicuratore della struttura sanitaria. Nel caso di specie, è stato chiarito che il contratto di spedalità, vale a dire il contratto di assistenza sanitaria intercorso tra il paziente e la struttura, rimane distinto e autonomo rispetto al contratto di assicurazione, intercorso tra la struttura e il suo assicuratore. I giudici hanno precisato che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante-assicurato e l’assicuratore dello stesso. Il danneggiato non può neanche trarre un utile vantaggio dalla pronuncia che estende all’assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità.

Pertanto, nell’ambito della responsabilità civile l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore rimane circoscritta ai soli casi tassativamente previsti dalla legge.