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Avv. Fabrizia Fabrici
Il 2023 dovrebbe essere l’anno decisivo per l’entrata in funzione dell’Arbitro Assicurativo. In attesa dell’approvazione del regolamento che disciplinerà l’istituto da parte del Consiglio di Stato è interessante comprendere quale sarà il campo d’azione dell’Arbitro.
L’art. 187 ter del CAP prevede che l’adesione all’Arbitro Assicurativo avverrà in automatico con l’iscrizione all’Albo delle Imprese, al Registro Unico degli Intermediari, o ai relativi Elenchi. Questa la differenza sostanziale rispetto alle altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie già in funzione nel settore bancario (ABF) e nel settore finanziario (ACF), alle quali si aderisce su richiesta.
Considerate le peculiarità del settore assicurativo potranno rivolgersi all’Arbitro il contraente, l’assicurato, e il danneggiato che sia titolare di azione diretta verso la Compagnia.
L’Arbitro sarà competente a giudicare le controversie in materia di accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, ivi incluso il diritto al risarcimento dei danni subiti, nonché in materia di inosservanza delle regole di comportamento attinenti alla distribuzione del prodotto assicurativo, purché il contratto sia stato concluso. L’Arbitro Assicurativo sarà quindi chiamato anche a valutare il comportamento tenuto dagli agenti nella fase di distribuzione del prodotto assicurativo.
All’operatività dell’Arbitro Assicurativo dovrebbe accompagnarsi – si auspica – un effetto deflattivo del contenzioso giudiziario. Le caratteristiche dirimenti dell’istituto dovranno essere quelle di garantire al cliente la garanzia di una tutela rapida, economica, ed effettiva, come espressamente previsto dall’art. 187 ter del CAP.