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Avv. Sarah Pani
Con recente sentenza la Cassazione (sent. n. 28037/2023) ha confermato l’annullamento, per indeterminatezza del capo d’incolpazione, del decreto di rinvio a giudizio a carico di due persone giuridiche, in ragione della mancata indicazione dei profili di mancata vigilanza, da parte dei responsabili, dell’area teatro dell’illecito (ossia, quello di cui all’art. 25-undecies, comma 2, lett. f), D.Lgs. 231/2001, in relazione al reato di cui all’art. 452-quaterdecies c.p., – illecito smaltimento indifferenziato di rifiuti pericolosi in occasione di alcuni sbarchi).
La Corte ha dunque ritenuto legittima – e non abnorme – la pronuncia di primo grado, sulla scorta di un nuovo e più aggiornato precedente giurisprudenziale rispetto a quello invocato dalla pubblica accusa, tenuto altresì conto dello stato avanzato del procedimento e della avvenuta cristallizzazione della contestazione mossa agli enti\.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno precisato che dal capo d’imputazione “non emergerebbe la inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte degli enti in questione da cui, appunto, deriva, ove questa abbia reso possibile la commissione di reati da quanti operavano per conto dell’ente, la responsabilità di quest’ultimo”.