Annullamento del provvedimento disciplinare se la motivazione è solo parziale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (T.A.R.), competente a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti sanzionatori pronunciati dall’IVASS, con una recente sentenza depositata il 6 aprile 2022 (n. 3997) ha annullato il provvedimento disciplinare attraverso il quale l’Istituto di Vigilanza aveva irrogato ad un collaboratore di agenzia la sanzione della censura.

Il T.A.R. ha annullato il provvedimento ritenendolo lacunoso nella parte motiva. Nel caso di specie, l’IVASS aveva irrogato la sanzione disciplinare della censura dopo avere riscontrato la contraffazione, da parte del subagente, delle firme apposte su alcune polizze assicurative intestate ad alcuni clienti dell’Agenzia, pagate con denaro proveniente da premi relativi ad altri contratti. Per i medesimi fatti è stata avviata un’indagine penale, che si è conclusa con una richiesta di archiviazione atteso che le polizze ritenute contraffatte si sono in realtà rivelate autentiche. La richiesta di archiviazione è stata trasmessa all’IVASS ben prima dell’adozione del provvedimento sanzionatorio. Tuttavia, l’IVASS ha motivato l’adozione della sanzione disciplinare nei confronti del subagente richiamando esclusivamente il sequestro delle polizze eseguito dalla polizia giudiziaria nell’ambito dell’attività di indagine e non ha dato atto, pur avendone ricevuto notizia, della richiesta di archiviazione. In considerazione di un tanto, il T.A.R., nonostante abbia ribadito il principio dell’autonomia e dell’indipendenza degli accertamenti eseguiti in sede penale rispetto a quelli eseguiti in sede disciplinare, ha ritenuto solo parziale e, quindi, lacunosa la motivazione fornita dall’IVASS in quanto da atto solo dell’avvenuto sequestro delle polizze e non anche della conclusione del procedimento per archiviazione.

Conseguentemente, se è vero che i due procedimenti, quello disciplinare condotto dall’IVASS da un lato, e quello penale condotto dalla Procura della Repubblica dall’altro, non necessariamente devono condurre allo stesso esito è altrettanto vero che i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti di un intermediario, devono essere adeguatamente motivati.