Adempimenti in materia di antiriciclaggio e assicurazioni: arrivano le nuove regole

Il 1° gennaio 2022 entreranno in vigore le disposizioni contenute nel Provvedimento n. 111/2021, con il quale l’IVASS ha definito il nuovo quadro regolatorio in materia di antiriciclaggio per Compagnie e intermediari assicurativi.

Vediamo quali sono le principali novità introdotte dall’intervento dell’Autorità e gli accorgimenti pratici che il mondo degli intermediari assicurativi deve adottare per essere in regola con la nuova normativa.

.

 


 

.

Le novità riguardano esclusivamente l’operatività nei rami vita e prevedono nuovi obblighi vincolanti per gli intermediari a partire dal 1° gennaio 2022.

.

QUALI SONO LE NOVITA’? 

Con il Provvedimento n. 111/2021, l’Istituto, anzitutto, ha individuato i requisiti dimensionali e organizzativi che impongono ad agenti e broker assicurativi di istituire una funzione antiriciclaggio e una funzione di revisione interna, stabilendo l’obbligo da parte degli intermediari di comunicare all’IVASS l’istituzione di tali funzioni e dei relativi titolari entro il 30 novembre u.s.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, gli intermediari sono stati chiamati a verificare il possesso dei requisiti dimensionali e organizzativi nel biennio 2019-2020 e l’applicabilità degli obblighi di istituire tali funzioni.

 

QUALI SONO I NUOVI ADEMPIMENTI CHE DEVONO ADOTTARE GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI?

L’IVASS ha previsto in capo agli agenti e ai broker che non sono tenuti a istituire la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, l’obbligo di dotarsi di specifici presidi di compliance per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio della propria struttura (art. 12, comma 4, provvedimento n. 111/2021). Dal punto di vista pratico, gli intermediari assicurativi dovranno: 

  1. dotarsi e adottare una politica di gestione del rischio antiriciclaggio (art. 9, Reg. IVASS n. 44/2019) e individuare le necessarie misure organizzative ed operative idonee a gestire il rischio di riciclaggio;
  2. definire una procedura in materia di segnalazione di operazioni sospette (art. 11, comma 1, lett. g, Reg. IVASS n. 44/2019) applicabile all’intera struttura distributiva.

.

 

CONCLUSIONI

Il mondo degli intermediari assicurativi deve valutare attentamente l’impatto dei nuovi obblighi in materia di antiriciclaggio posti dall’Istituto di Vigilanza e adeguarsi tempestivamente al mutato quadro regolatorio (l’operatività decorre, infatti, dal 1° gennaio 2022), tramite la predisposizione e implementazione di adempimenti ad hoc a presidio del rischio di riciclaggio.